A chi è rivolto
- Cittadine italiane
- Cittadine comunitarie
- Cittadine di paesi terzi, in possesso di uno dei seguenti titoli:
- persona titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti;
- persona titolare della protezione sussidiaria;
- cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari;
- persona titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al volo e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs.40/2014;
- persona che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- persona apolide, i suoi familiari e superstiti;
Descrizione
L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie (Decreto legislativo 26/03/2001, n. 151, art. 74) che :
- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale
- appartenenti ad un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore a quelli determinati ogni anno dalla legge.
L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.
Tenuto conto della riforma dell’ISEE
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159), del comunicato del dipartimento per le Politiche della Famiglia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 2023), dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il valore dell'indicatore ISEE MINORENNI non deve superare 20.221,13 euro.
L'importo mensile dell’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto per l'anno 2024 è pari, nella misura intera, a euro 404,17 per cinque mensilità, per complessivi 2.020,85 euro.
L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza.
La domanda deve essere presentata, avendo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l’ISEE in corso di validità, entro sei mesi dalla data del parto. Al fine di evitare la decadenza dal beneficio, nei casi in cui la cittadina non comunitaria non riesca ad ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di soggiorno richiesto per l’accesso al contributo, può presentare, sempre entro sei mesi dalla data del parto, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.
Come fare
Per procedere con la richiesta online cliccando sul banner verde sottostante nella sezione accedi "Accedi al sevizio"
Cosa serve
Per accedere al servizio occorre avere:
- SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Documenti di riconoscimento in corso di validità;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
Cosa si ottiene
Attestazione ISEE in corso di validità;
Tempi e scadenze
I tempi e le scadenze sono:
Quanto costa
Nessun costo previsto.
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Condizioni di servizio
Contatti
Pagina aggiornata il 20/03/2024